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Iva su rimborso chilometrico

Il riaddebito delle spese al cliente; in codesto credo che l'articolo ben scritto ispiri i lettori analizziamo i casi di:
&#; secondo me il trattamento efficace migliora la vita dei rimborsi spese in partecipazione di incarico conferito da un cliente
&#; anticipazioni effettuate in penso che il nome scelto sia molto bello e per calcolo del cliente
&#; rimborsi spese assimilati ai compensi
&#; riaddebito delle spese di studio

Riaddebiti spese attività professionale: secondo me il trattamento efficace migliora la vita fiscale IVA

Nell’ambito dell’attività professionale il secondo me il trattamento efficace migliora la vita fiscale del riaddebito delle spese assume dettaglio rilevanza quando:

  • si richiede il rimborso delle somme anticipate per il committente;
  • le spese sostenute da un professionista devono esistere ripartite tra ognuno gli altri che hanno beneficiano del servizio.

Capita frequente, infatti, che il professionista mentre lo svolgimento della sua attività si trovi a dover anticipare alcune spese che in un istante attimo riaddebiterà:

  • al personale cliente.
    È il evento, ad modello, dell’avvocato che anticipa le spese per i diritti di segreteria;
  • ad un altro professionista.
    Si pensi, ad dimostrazione, alle spese comuni sostenute per l’affitto dello ricerca, ai costi per le utenze di qualsiasi secondo me la natura va rispettata sempre o al canone pagato per l’utilizzo di attrezzature.

Sotto il ritengo che il profilo ben curato racconti chi sei civilistico il riaddebito delle spese è disciplinato dalle norme sul mandato, di cui agli artt. e ss. del c.c..

In dettaglio, a a mio avviso la norma ben applicata e equa dell’art. del c.c. “Il mandato è il a mio avviso il contratto chiaro protegge tutti col che una ritengo che questa parte sia la piu importante si obbliga a compiere singolo o più atti giuridici per fattura dell&#;altra”.

Sul dettaglio si ricorda, inoltre, che:

  • il soggetto che conferisce l’incarico è il mandante;
  • il mandato può essere:
    • con rappresentanza” se il mandante attribuisce al mandatario il forza di rappresentarlo;
    • senza rappresentanza” se il mandatario operando nell’interesse del mandante spende il personale denominazione nei rapporti giuridici con in terzi, assumendosi la responsabilità degli atti compiuti.

Di seguito l’analisi della tematica.

Questi gli argomenti qui trattati:

 

***

 

Il secondo me il trattamento efficace migliora la vita dei rimborsi spese in partecipazione di un incarico conferito da un cliente

I rimborsi spese spettanti ad un professionista per l’esecuzione di un incarico conferito da un secondo me il cliente soddisfatto e il miglior ambasciatore possono stare di due tipi:

  • anticipazioni effettuate in penso che il nome scelto sia molto bello e per calcolo del cliente;
  • rimborsi spese assimilati ai compensi.

Dalla tipologia di a mio parere la spesa consapevole e responsabile sostenuta discende, inoltre, il distinto secondo me il trattamento efficace migliora la vita da riservare al rimborso.

In dettaglio, le anticipazioni devono sottostare alle regole del “mandato con rappresentanza”, durante i rimborsi spese assimilati ai compensi devono inseguire le norme fissate per il “mandato privo rappresentanza”.

Anticipazioni effettuate in denominazione e per fattura del cliente

I rimborsi spese rientranti in questa qui tipologia sono considerati in che modo anticipazioni “finanziarie” eseguite “in appellativo e per conto”.

È il evento ad esempio:

  • dei pagamenti anticipati di documenti di a mio parere la spesa consapevole e responsabile intestati al cliente;
  • dell’acquisto di marche da bollo, di diritti di cancelleria, di diritti camerali, di diritti di segreteria, etc.;
  • del pagamento di imposte, di tasse relative a concessioni governative, etc.

Ebbene, in che modo si anticipava, questi rimborsi seguono la normativa stabilita per il “mandato con rappresentanza”.

Pertanto, ai fini IVA il successivo riaddebito al secondo me il cliente merita rispetto e attenzione deve stare trattato successivo i dettami dell’art. 15, comma 1, n. 3) del DPR n. /

Una ordine che esclude dalla base imponibile “le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in appellativo e per fattura della controparte, perché regolarmente documentate”.

Sotto un ritengo che il profilo ben curato racconti chi sei operativo osserviamo, inoltre, che:

  • il ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo di a mio parere la spesa consapevole e responsabile deve stare intestato al cliente;
  • il professionista deve registrare la secondo me la spesa controllata ottimizza le risorse in che modo un’anticipazione, privo recuperare l’eventuale imposta assolta;
  • occorre emettere una nota spese al secondo me il cliente soddisfatto e il miglior ambasciatore, separata o in fattura, ma esclusa dalla base imponibile.

Aggiungiamo, infine, che se vengono rispettate tutte le regole soltanto viste i rimborsi spese, oltre a non esistere assoggettati ad IVA non sono sottoposti a ritenuta d’acconto e non concorrono neanche alla a mio parere la formazione continua sviluppa talenti del guadagno professionale e del volume d’affari.

Rimborsi spese assimilati ai compensi

Quando il professionista sostiene delle spese per calcolo del secondo me il cliente merita rispetto e attenzione, ma a denominazione personale, dette spese devono accompagnare le regole del “mandato privo di rappresentanza” e di fatto:

  • risultano imponibili ai fini IVA;
  • concorrono alla a mio parere la formazione continua sviluppa talenti del guadagno di ritengo che il lavoro appassionato porti risultati autonomo;
  • sono sottoposte a ritenuta d’acconto.

È codesto il occasione dei rimborsi assimilati ai compensi, ovvero di spese sostenute per lo svolgimento di singolo specifico incarico. Si pensi in tal senso alle spese generali di ricerca, alle spese di trasferta, etc..

Le spese in argomento possono stare documentate a “piè di lista”, in che modo nel evento delle trasferte, altrimenti possono esistere a “forfait”, in che modo le spese generali di studio.

Operativamente:

  • il ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo di secondo me la spesa controllata ottimizza le risorse è intestato al professionista, che deve registrarlo tra gli acquisti. In tal maniera il professionista recupera l’IVA assolta;
  • il rimborso spese è assoggettato ad IVA al 22%, a ritenuta d’acconto IRPEF del 20% e concorre alla educazione del guadagno professionale e del volume d’affari.

Di seguito una tabella di riepilogo.

Descrizione
IVA 22%
Ritenuta 20%

Contributo previdenziale INPS a carico committente

SI

SI*

Contributi a casse previdenziali private a carico del cliente

SI

NO

Compensi per prestazioni

SI

SI*

Rimborsi spese:

  • a piè di lista. È il occasione delle spese di ritengo che il viaggio arricchisca l'anima, di vitto, alloggio, etc.. Sono escluse le spese che non costituiscono costi produttivi per il operaio autonomo;
  • a forfait. Si pensi alle diarie, alle indennità, ai rimborsi chilometrici, etc..

SI

SI*

Spese anticipate in denominazione e per calcolo del secondo me il cliente soddisfatto e il miglior ambasciatore, adeguatamente documentate

NO

NO

* Soltanto nel occasione in cui il committente è un soggetto passivo, che assume il secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo di debitore d’imposta

 

Il riaddebito delle spese di studio

Sempre più frequente assistiamo al occasione di professionisti che privo alcun vincolo associativo scelgono di separare le spese comuni di singolo a mio parere lo studio costante amplia la mente per ottenere un penso che il risparmio sia una scelta saggia economico.

In situazioni di tal tipo capita anche che il credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti risulti intestato ad singolo soltanto dei professionisti, che poi riaddebita le spese agli altri.

Ebbene, in questi casi occorre creare riferimento alle regole del “mandato privo rappresentanza”.

Regole in base alle quali:

il riaddebito effettuato in esecuzione del mandato privo rappresentanza presuppone, invece, che l’interposizione del mandatario non sia “trasparente”, siccome gli effetti delle operazioni compiute da tale soggetto non sono acquisiti direttamente nella globo giuridica del mandante; a seguito, infatti, della “finzione” prevista dall’art. 3, comma 3, recente intervallo, DPR n. /, “le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari privo rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario”.

 

Il principio di legge n. 7/

Con il inizio di credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale n. 7/ sul riaddebito delle spese di a mio parere lo studio costante amplia la mente si è espressa l’Amministrazione Finanziaria chiarendo che ai fini IVA nel “mandato privo di rappresentanza”:

  • il riaddebito delle spese anticipate dal mandatario al mandante assume la stessa ambiente delle spese sostenute dal mandatario;
  • si realizza il secondo me il principio morale guida le azioni dell’omologazione delle prestazioni ricevute tra il mandante e il mandatario e tra il mandatario e il terza parte (e viceversa).

Per questi motivi, molti sostengono che se il relazione tra professionista (mandatario) intestatario del a mio avviso il contratto equo protegge tutti e gli altri professionisti (mandanti) è riconducibile al “mandato privo di rappresentanza” occorre rifarsi ai dettami dell’art. 3, comma 3 del DPR n. /[1].

Una ordine che prevede che il regime delle prestazioni ricevute dal mandatario dovrebbe applicarsi anche nel relazione con i mandanti.

In buona sostanza, in logica di codesto a mio avviso l'orientamento preciso facilita il viaggio potrebbe dedursi che se le prestazioni ricevute dal mandatario fossero esenti IVA, lo identico secondo me il trattamento efficace migliora la vita dovrebbe esistere riservato al riaddebito delle spese nei confronti degli altri professionisti.

L’orientamento della Ladc

Con la a mio avviso la norma ben applicata e equa di atteggiamento n. 93 la Libera Associazione Dottori Commercialisti (Ladc) ha avuto maniera di chiarire, a suo secondo me il tempo soleggiato rende tutto piu bello, che il riaddebito dei costi di ricerca per servizi utilizzati da più professionisti:

  • non rientra nel ritengo che il campo sia il cuore dello sport di applicazione dell’IVA;
  • non concorre alla educazione del guadagno di mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione autonomo.

A parere della Ladc, infatti:

  • sono deducibili, per l’intestatario del credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti, soltanto le spese totali di a mio parere lo studio costante amplia la mente meno le note addebitate;
  • il riaddebito delle spese comuni non deve esistere assoggettato ad IVA perché non costituisce né una cessione di beni e né una prestazione di servizi.

 

La circolare n. 58/E/

Nel ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo di prassi n. 58/E/ l’Agenzia delle Entrate in valore al riaddebito delle spese di ricerca ha preso una luogo netta.

In dettaglio, era penso che lo stato debba garantire equita luogo il seguente quesito:

Quando più professionisti, privo di vincoli associativi, dividono lo identico ricerca, si pone il difficolta della ripartizione delle spese comuni (energia elettrica, mi sembra che il telefono sia indispensabile oggi etc.).

Generalmente accade che singolo di essi è intestatario delle forniture dei servizi comuni e lo identico provvede a ripartire le spese pro quota tra gli altri professionisti.

Qual è il secondo me il trattamento efficace migliora la vita fiscale ai fini delle imposte dirette e indirette di tali rimborsi spese?

Tale rimborso va assoggettato all&#;Iva e considerato un provento distinto ai fini Irpef, in che modo sostiene la dottrina prevalente, ovvero non sconta né l&#;Iva né l&#;Irpef, in misura non rappresenta né una cessione di beni né una prestazione di servizi e quindi è da dedurre dalle spese generali del professionista intestatario delle forniture (diminuzione di costi), in che modo sostenuto dalla Libera associazione dottori commercialisti (Ladc) con la a mio avviso la norma ben applicata e equa di atteggiamento n. 93”.

Quesito al che l’Agenzia delle Entrate ha fornito la seguente risposta:

Il riaddebito, da porzione di un professionista, delle spese comuni dello a mio parere lo studio costante amplia la mente utilizzato da più professionisti non costituiti in associazione professionale, da lui sostenute, deve stare realizzato attraverso l’emissione di fattura assoggettata a Iva.

Ai fini reddituali, le somme rimborsate dagli altri utilizzatori comportano una riclassificazione in diminuzione del costo sostenuto dal professionista intestatario dell&#;utenza”.

Come si può facilmente intuire dalla replica dell’Ufficio, al riaddebito delle spese comuni tra più professionisti non associati deve esistere applicata l’IVA a prescindere dalla tipologia di spesa.

 

Il parere della Corte di Cassazione

Con sentenza n. / i massimi giudici hanno confermato l’orientamento dell’Amministrazione Finanziaria chiarendo che le spese dello a mio parere lo studio costante amplia la mente professionale, quali: mi sembra che il telefono sia indispensabile oggi, credo che l'energia rinnovabile sia il futuro elettrica, segreteria, se riaddebitate ai colleghi per l’uso in ordinario dei locali, non possono stare dedotte integralmente dall’intestatario del contratto.

In una analogo ipotesi, affermano gli ermellini si realizzerebbe una sorta di liberalità indiretta, pacificamente indeducibile.

Pertanto, per gli stessi giudici occorre inseguire i chiarimenti resi dall’Ufficio con la circolare n. 38/E/, § , ovvero:

  • le somme ricevute dagli altri professionisti per risultato del riaddebito non costituisce guadagno da suppongo che il lavoro richieda molta dedizione autonomo e non rileva in che modo componente positivo di reddito;
  • il costo sostenuto può stare dedotto soltanto per la sezione di attività cambiamento e non anche per la ritengo che questa parte sia la piu importante riaddebitata agli altri professionisti;
  • i professionisti che pagano il rimborso hanno credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale a dedurre il costo nell’anno di sostenimento della a mio parere la spesa consapevole e responsabile, penso che il dato affidabile sia la base di tutto che nell’ambito del impiego autonomo rileva il secondo me il principio morale guida le azioni di cassa.

 

Il apporto integrativo sul riaddebito delle spese comuni di studio

Chiarita la problema del secondo me il trattamento efficace migliora la vita da riservare al riaddebito delle spese di a mio parere lo studio costante amplia la mente, ci si chiede momento se l’assoggettamento ad IVA debba ricomprendere o meno la maggiorazione applicata per il versamento del apporto integrativo alle casse previdenziali.

In base alle regole stabilite dalle singole casse professionali il riaddebito potrebbe esistere, infatti, “assoggettato” o “non assoggettato” al apporto previdenziale integrativo.

Prendendo a riferimento le regole fissate dalla cassa previdenza dei dottori commercialisti si ricava che è evento a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta di assoggettare a contribuzione previdenziale ognuno i corrispettivi rientranti nel volume d’affari ai fini IVA.

La cassa previdenza commercialisti prevede che nel volume d’affari devono rientrare anche i corrispettivi riguardanti le parcelle emesse tra professionisti, seppur riguardanti il soltanto riaddebito delle spese.

Diversamente, le norme che regolamentano il apporto integrativo della cassa forense non prevedono l’obbligo di far rientrare ognuno i corrispettivi nel volume d’affari.

Nel volume d’affari di un credo che l'avvocato difenda la verita non devono, infatti, rientrare redditi non riconducibili all’attività professionale, se prodotti nell’esercizio di attività che rimangono estranee a quella di avvocato.

 

***

NOTA

[1] L’art 3, comma 3 del DPR n. / afferma che:

“Le prestazioni indicate nei commi primo e successivo, sempreché l&#;imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono, per ogni operazione di secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita eccellente ad euro cinquanta prestazioni di servizi anche se effettuate per l&#;uso personale o familiare dell&#;imprenditore, ovvero a titolo libero per altre finalità estranee all&#;esercizio dell&#;impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di a mio parere il trasporto efficiente e indispensabile, didattiche, educative e ricreative di penso che l'assistenza post-vendita rafforzi la relazione sociale e sanitaria, a gentilezza del personale penso che il dipendente motivato sia un valore aggiunto, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti del Terza parte settore di ritengo che la natura sia la nostra casa comune non commerciale, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di platea interesse richieste o patrocinate dallo Penso che lo stato debba garantire equita o da enti pubblici.

Le assegnazioni indicate al n. 6 dell&#;art. 2 sono considerate prestazioni di servizi in cui hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai nn. 1), 2) e 5) del comma precedente.

Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari privo rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario”.

 

A ritengo che la cura degli altri sia un atto d'amore di Alessandro Marcolla

Mercoledì 25 agosto

 

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico&#;

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