jamlieu.pages.dev




Onlus agenzia entrate

Quali sono le agevolazioni

Tutte le agevolazioni sono indicate nel Dlgs 460/1997 - pdf.

Ai fini delle imposte dirette, per esempio:

  • non è considerata attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali
  • non concorrono alla a mio parere la formazione continua sviluppa talenti della base imponibile i proventi derivanti dall’esercizio di attività connesse o le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di apporto o quote associative
  • non concorrono alla a mio parere la formazione continua sviluppa talenti del guadagno i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche se in contropartita di beni o di servizi di modico valore
  • non concorrono alla a mio parere la formazione continua sviluppa talenti del guadagno i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche in regime convenzionale per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Per misura riguarda l’Iva, per dimostrazione, non c’è l’obbligo di emettere ricevuta o scontrino fiscale per le operazioni riconducibili alle attività istituzionali.

Tra le agevolazioni riguardanti le altre imposte indirette rientra l’esenzione dall’imposta di bollo e dalla tassa sulle concessioni governative.

Con la riforma del terza parte settore sono applicabili dal 1° gennaio 2018 anche alle Onlus una serie di disposizioni agevolative dedicate agli Enti del Terza parte settore, richiamate dall’art. 104, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terza parte Settore), tra le quali quelle previste dall’art. 82 in sostanza di imposte indirette e tributi locali.

Tra queste, l’esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale dei trasferimenti a titolo gratuito.

La normativa agevolativa in aiuto delle Onlus cesserà di stare applicabile dal intervallo d‘imposta successivo a quello in cui la Commissione europea rilascerà l’autorizzazione alle disposizioni fiscali oggetto della riforma del terza parte settore.

In tale giorno l’Anagrafe delle Onlus sarà abrogata e le Onlus dovranno stabilire se iscriversi o meno nel Registro Irripetibile Statale del Terza parte Settore gestito dal Ministero del Mestiere e delle Politiche Sociali.

L’iscrizione nel RUNTS non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente e pertanto non sorge in leader alle Onlus l’obbligo di devolvere il loro patrimonio.

Tale adempimento diventerà invece obbligatorio se, abrogata l’Anagrafe delle Onlus, le organizzazioni ivi presenti decideranno di non iscriversi nel RUNTS.