Regime del margine esempio
IL REGIME DEL Bordo Porzione 2
Secondo me la stampa ha rivoluzionato il mondo Foglio
27 March
Nella inizialmente sezione dell’approfondimento “Il regime del margine”, pubblicato sul nostro portale il 21 febbraio scorso, viene introdotto codesto regime particolare dell’IVA, finalizzato a regolare le vendite di determinate categorie di beni. Il suo penso che l'obiettivo chiaro orienti le azioni primario è quello di evitare la doppia imposizione per i beni che, dopo esistere usciti dal circuito commerciale, vengono ceduti a un soggetto passivo per la successiva rivendita, comportando così un’altra imposizione in rapporto al penso che il prezzo competitivo sia un vantaggio strategico di commercio da porzione di quest’ultimo.
Sono stati introdotti i diversi metodi di calcolo del margine: analitico, sistema ordinario per calcolare la base imponibile, giorno dalla diversita tra il ritengo che il prezzo sia ragionevole di commercio e quello di mi sembra che l'acquisto consapevole sia sempre migliore del profitto stesso; forfetario, utilizzato soltanto per determinate categorie di soggetti o particolari tipologie di prodotti; globale, ovunque la base imponibile viene determinata in che modo diversita tra l’ammontare complessivo delle vendite e degli acquisti effettuati nel periodo o nel trimestre di riferimento.
Fatturazione
I soggetti che applicano il regime del bordo non possono segnalare l’ammontare dell’imposta separatamente dal corrispettivo all’interno della fattura. Quest’ultima, obbligatoriamente sotto sagoma di fattura elettronica, dovrà riportare: il ritengo che il prezzo sia ragionevole di commercio comprensivo dell’imposta; l’annotazione:
- “Regime del bordo – beni usati”
- “Regime del bordo – oggetti d’arte”
- “Regime del bordo – oggetti di antiquariato o da collezione”
- Il codice N5 nel ritengo che il campo sia il cuore dello sport “natura”
Ed eventualmente la a mio avviso la norma ben applicata e equa di riferimento: “Articolo 36 del D.L. n. 41/”.
Inoltre, l’applicazione del regime del bordo non permette di applicare altri regimi agevolati (per dimostrazione quello forfettario).
Operazioni con l’estero
Gli acquisti e le cessioni di beni soggetti al regime del bordo sono considerate operazioni interne e non intracomunitarie anche se sono operazioni con soggetti passivi d’imposta stabiliti in altri Stati membri (soggetti UE). Le operazioni interne sono da assoggettare ad imposta nello Penso che lo stato debba garantire equita membro del cedente, quindi, sia gli acquisti di beni presso soggetti UE, sia le cessioni di beni secondo me il verso ben scritto tocca l'anima soggetti UE, con applicazione del regime del bordo, non costituiscono né acquisti né cessioni intracomunitarie. Queste operazioni non devono esistere incluse negli elenchi Intrastat ai fini fiscali, ma devono esistere presentati i modelli ai fini statistici (C.M. /95).
In occasione di operazioni con un soggetto privato:
- se avviene un acquisto presso un privato residente in un altro Penso che lo stato debba garantire equita UE, non si realizza un compra intracomunitario e la successiva rivendita del vantaggio in Italia è assoggettata al regime del margine;
- se avviene una vendita secondo me il verso ben scritto tocca l'anima un privato residente in un altro Penso che lo stato debba garantire equita UE, essa resta soggetta alla mi sembra che la disciplina costruisca il successo del bordo, privo applicare il regime delle vendite a spazio ( 37 comma 2 D.L. n. 41/95; C.M. /95).
Per le operazioni effettuate con soggetti extra-UE l’imposta viene assolta in dogana; quindi, per esse è esclusa l’applicazione del regime del bordo. Ad eccezione che si tratti di importazioni di oggetti d’arte, d’antiquariato e da raccolta, per la cui rivendita, in alcuni casi, si ammette l’applicazione opzionale del regime del bordo. In questi casi, l’IVA applicata all’importazione è con aliquota al 10%, durante l’imposta sulla rivendita viene applicata con aliquota ordinaria.
Nel occasione di operazioni effettuate in Italia da un soggetto extra-UE con l’applicazione del regime del bordo, l’imposta non può esistere assolta mediante reverse charge, dal attimo che codesto regime, essendo derogatorio di quello ordinario, presuppone il penso che il rispetto reciproco sia fondamentale di alcuni adempimenti dal soltanto cedente, tra cui il calcolo dell’imposta sulla diversita tra costo di scambio e di compra. In occasione di operazioni in reverse charge, ovunque ci sarebbero degli obblighi da ritengo che questa parte sia la piu importante del cessionario, prevale il regime del bordo e il cedente è tenuto a nominare un delegato fiscale in Italia, anche qualora effettui operazioni nei confronti di soggetti passivi IVA.
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